martedì 23 giugno 2009

Durata e Modalità dell'Obbligo di Mantenimento dei figli maggiorenni

L’art. 20 della Costituzione, nonché gli art. 147 e 148 del Codice Civile espressamente sottolineano il dovere facente capo ad entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli in proporzione alle proprie sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo.
A norma del sopra citato art. 147 c.c., tale obbligo, valido pure in pendenza di separazione personale dei coniugi, non cessa con il raggiungimento della maggiore età, continuando finché il figlio non abbia ottenuto una adeguata autonomia economica.
Tale principio discende dalle attuali consuetudini sociali, per le quali un figlio, specie se aspiri a completare un normale ciclo di studi o ad acquistare specializzazioni utili in campo lavorativo, può diventare economicamente indipendente anche molti anni dopo aver raggiunto la maggiore età.
Tuttavia nella determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve aversi riguardo sia al fatto oggettivo dell’assenza di una occupazione lavorativa, sia alla diligenza del figlio nella ricerca di un occupazione una volta terminati gli studi.
Con ciò si vuol dire che determinate ai fini di una modifica dell’assegno di mantenimento non è soltanto l’acquisizione di un posto di lavoro fisso, ma anche il decorrere del tempo senza che il figlio, che pure ne avrebbe le attitudini e possibilità, abbia trovato una collocazione lavorativa, onde evitare che il mantenimento del genitore separato diventi senza fine e debba essere condizionato alla sostanziale inerzia del figlio.
E’ ovvio che nel valutare tale condizioni non si possono non considerarsi le oggettive difficoltà del mercato del lavoro in questo delicato momento storico- economico.
L’applicazione di tale principio non può però determinare il protrarsi, per il genitore, di un obbligo di mantenimento per figli di qualsiasi età, dal momento che, ove sia stata superata la soglia temporale in cui i coetanei appartenenti allo stesso ambito socio – economico abbiano trovato una sistemazione, i criteri dell’adeguatezza del lavoro alle aspettative dovranno essere valutati in modo via via più elastico, non potendo certo essere incoraggiati atteggiamenti parassitari.
Il genitore separato ( o divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente a essere legittimato iure proprio, in assenza di una autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all’altro genitore tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento.
Alla luce di ciò, affinché tale obbligo abbia rilievo all’interno della dinamica della separazione ( o divorzio), è necessario che il figlio maggiorenne non economicamente indipendente conviva con il genitore beneficiario, giacché diversamente l’eventuale diritto del figlio potrà essere fatto valere autonomamente in altra sede e non determinerà la corresponsione di alcun assegno da parte di un genitore nei confronti dell’altro.
Quanto sopra espresso vale anche per la filiazione naturale, rispetto alla quale i doveri dei genitori prescindono dal vincolo matrimoniale e hanno un fondamento autonomo nel rapporto biologico e naturale, l’acquisizione dello status di figlio legittimo piuttosto che di figlio naturale ( riconosciuto o dichiarato con provvedimento giudiziale) non può comportare alcuna discriminazione a carico del figlio medesimo, poiché l’obbligo del genitore si configura con identiche caratteristiche in entrambi le situazioni.

dr.ssa Luana Scarselletta
ACCORDI INTEGRATIVI O MODIFICATIVI SUCCESSIVI ALLA OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE.

Il legislatore con la previsione di cui all’art. 144 c.c., assegna agli accordi matrimoniali un ruolo fondamentale nella conduzione della vita familiare e, pertanto, si deve ritenere che questa valorizzazione dell’autonomia privata possa trovare spazio anche nella gestione della crisi coniugale.
In occasione della separazione consensuale i coniugi, definiscono le condizioni riguardanti i figli e il mantenimento degli stessi, le quali per aver efficacia devono essere omologate, con successivo decreto dal Tribunale.
Tuttavia il legislatore riconosce ai coniugi la possibilità di stipulare accordi successivi, modificativi o integrativi, al decreto di omologa pronunciato dal Tribunale.
Gli accordi modificativi delle condizioni economiche previste in sede di separazione consensuale sono validi ed efficaci anche senza l’ omologazione del Tribunale qualora essi non siano lesivi del diritto di mantenimento o di alimenti, riconducibili al diritto- dovere di assistenza, avente natura inderogabile.
Per diritti inderogabili devono intendersi i diritti - doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio:
- art. 143 c.c.”entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”;
-art. 147c.c.”il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere,istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei figli”.
Ma, la parte che lamenta lesione per il superamento dei limiti della derogabilità (che non è ravvisabile quando tale diritto sia maggiormente tutelato),può provocare il relativo accertamento giudiziale, infatti, la parte interessata disporrà sempre di un giudizio ordinario di cognizione per ottenere l’accertamento della validità del patto modificativo o integrativo non omologato e potrà trascrivere la domanda introduttiva del giudizio.
Si propongono di seguito alcuni esempi pratici:
- Il marito aveva convenuto di corrispondere alla moglie, consensualmente separata, una somma mensile doppia rispetto a quella fissata in sede di omologazione a titolo di mantenimento, ma successivamente aveva dedotto la nullità di tale pattuizione. Il giudice del merito aveva ritenuto valido il patto modificativo e la Suprema Corte ha confermato tale pronuncia.
- E’ nulla la rinuncia al pagamento dell’assegno fissato per la moglie ed i figli in sede di separazione consensuale omologata, sia pur limitata agli arretrati, ove l’assegno medesimo abbia natura alimentare e tale nullità può essere fatta valere dalla madre affidataria della prole anche per la quota di spettanza dei figli diventati maggiorenni.
Una volta riconosciuta la piena autonomia dei coniugi, i quali, pertanto, possono liberamente negoziare i loro assetti patrimoniali e non, il problema da affrontare riguarda l’individuazione di strumenti che, in assenza di controllo giudiziale, consentono la tutela del coniuge economicamente “debole” e dei figli.
A tale scopo e anche per quel che riguarda la salvaguardia dell’affidamento dei terzi, sarà opportuno che gli accordi non omologati, a seconda dei casi, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata in modo tale da consentire la trascrizione dei medesimi.
Inoltre, le convenzioni non omologate aventi ad oggetto obbligazioni di somme di denaro, se compilate nella forma della scrittura privata autenticata, possono acquistare efficacia di titolo esecutivo.
Fac-simile di patto modificativo della separazione omologata

- Sig. …, nato il…, residente a…,via…, codice fiscale…
- Sig.ra …,nata il…, residente a …, via…,codice fiscale…
premesso
che le parti come sopra individuate
- si sono separate da omologa di separazione in data… del Tribunale di…
- si dichiarano consapevoli di assumere obbligazioni valide a ogni effetto di legge, poiché il presente accordo è da ritenersi giuridicamente corretto, giusta la disposizione dell’art. 1322 c.c.;
tanto premesso
di comune accordo le parti sopra specificate concordano la modifica delle condizioni di separazione come di seguito elencate:
1) la casa coniugale è assegnata a… anziché a…;
2) poiché è variata la situazione economica del signor/signora…, l’assegno mensile di mantenimento nei confronti del coniuge signor/signora…, viene fissato in euro…;
3) le spese per le prestazioni mediche a favore dei figli minori saranno sostenute interamente da…,anziché da… .
Data…
Firme..